IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali» e, in particolare, gli  articoli  107  e
108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»;
e, in particolare, visto l'art. 5, comma 2, che affida al  Presidente
del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  le  Regioni  e  gli  Enti
locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei  programmi
di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali
di soccorso e i piani per l'attuazione delle  conseguenti  misure  di
emergenza; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  4  novembre  2002,  n.   245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.  286,
che, al verificarsi di una situazione  emergenziale  eccezionale,  da
valutarsi  in  relazione   al   grave   rischio   di   compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  e  sentito  il  Presidente  della  Regione
interessata, autorizza il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  a
disporre, anche prima della dichiarazione dello stato  di  emergenza,
il coinvolgimento delle strutture nazionali  del  Servizio  nazionale
della protezione civile per fronteggiare l'emergenza; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del  28
aprile 2006, n. 3519, relativa agli indirizzi  generali  inerenti  la
pericolosita' sismica del territorio; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008, recante «indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2008, recante  «organizzazione  e  funzionamento  di SISTEMA
presso la Sala Situazione Italia del  Dipartimento  della  protezione
civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento
del Comitato operativo della protezione civile»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
giugno 2011, recante «indirizzi  operativi  per  l'attivazione  e  la
gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
maggio 2011, recante «Approvazione del modello per il rilevamento dei
danni,  pronto  intervento  e   agibilita'   per   edifici   ordinari
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»; 
  Vista la circolare  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  del  28  maggio  2010,  prot.  DPC/EME/41948  riguardante  la
«programmazione e l'organizzazione delle  attivita'  addestrative  di
protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela  amministrativa  del
segreto di Stato e delle informazioni classificate»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
novembre 2011,  recante  «Regole  tecniche  per  la  definizione  del
contenuto del Repertorio nazionale  dei  dati  territoriali,  nonche'
delle modalita'  di  prima  costituzione  e  di  aggiornamento  dello
stesso»; 
  Ravvisata l'esigenza  di  predisporre  un  Programma  nazionale  di
soccorso, nel rispetto delle  attribuzioni  di  cui  al  comma  4-ter
dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n.  401,  inerente
l'intervento del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  per
fronteggiare eventi sismici ricompresi nella fattispecie  individuate
dall'art. 2, comma 1, lettera c, della legge  24  febbraio  1992,  n.
225; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di individuare gli indirizzi per
la  definizione  delle  pianificazioni  d'emergenza,  per  quanto  di
competenza, delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio
nazionale  della  protezione  civile,  al  fine  di  perseguire   gli
obiettivi   del   coordinamento   e    della    direzione    unitaria
dell'intervento delle medesime, a fronte di  eventi  sismici  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e s.m.i.; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in  data  7  novembre
2013; 
 
                                Emana 
 
la seguente direttiva inerente il «Programma  nazionale  di  soccorso
per il rischio sismico». 
  Il  Programma  nazionale  di  soccorso  persegue  l'obiettivo   del
coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio
nazionale della protezione civile,  fornendo  gli  indirizzi  per  la
predisposizione delle pianificazioni  di  emergenza,  per  quanto  di
rispettiva competenza, del Dipartimento  della  protezione  civile  e
delle componenti e delle strutture operative di cui agli articoli 6 e
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in particolare  per
il contrasto agli eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
c, della  medesima  legge.  Fornisce,  inoltre,  le  indicazioni  per
l'aggiornamento e la  verifica  della  pianificazione  di  emergenza,
anche mediante periodiche esercitazioni, nonche' individua i soggetti
preposti  alla  promozione  di  percorsi  formativi   e   di   azioni
finalizzate alla crescita  della  conoscenza  di  protezione  civile.
Restano ferme le competenze affidate  alle  Regioni  dalla  normativa
vigente, e quelle proprie delle Regioni a statuto  speciale.  Per  le
Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le  competenze
riconosciute dallo Statuto speciale  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670)  e  dalle  relative  norme  di
attuazione. In tale contesto le Province  autonome  e  le  Regioni  a
statuto speciale provvedono ad adeguare la  presente  direttiva  alle
norme degli Statuti di autonomia e degli Statuti Speciali. 
  Ferma  restando  la  natura  «concorrente»  della   materia   della
protezione  civile,  ai  sensi  degli  articoli  117  e   118   della
Costituzione come novellati dalla  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3 - e nel rispetto, quindi, dei principi di  sussidiarieta',
orizzontale  e  verticale,  differenziazione,  adeguatezza  e   leale
collaborazione  -  tutti  i  soggetti  a  vario  titolo   competenti,
istituzionalmente e territorialmente, devono concorrere all'attivita'
di protezione civile, finanche a quelle di pianificazione e  gestione
dell'emergenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1  e  2  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, pur nel  rispetto  delle  proprie  prerogative
istituzionali e procedure  interne;  in  tal  senso,  possono  essere
previsti specifici accordi o intese ai sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e s.m.i.. 
  La direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3
dicembre 2008, concernete «indirizzi operativi per la gestione  delle
emergenze»,     presupposto     indispensabile     per     assicurare
l'ottimizzazione  della  capacita'  di  allertamento,  attivazione  e
intervento del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce
che la prima risposta ad eventi emergenziali deve  essere  garantita,
in modo quanto piu'  immediato,  dai  sistemi  locali  di  protezione
civile, a meno di eventi  catastrofici  che  ne  annullino  la  prima
capacita' di reazione. Nell'ottica propria della  protezione  civile,
che in ogni suo agire promuove la cultura della  previsione  e  della
prevenzione e che pone al centro della propria sfera di interesse  il
cittadino, inteso peraltro come soggetto «attivo» e non passivo delle
azioni programmate, pianificate ed  eventualmente  poste  in  essere,
preme inoltre affermare  il  carattere  resiliente  che  deve  essere
perseguito, ai diversi livelli territoriali  e  istituzionali,  nella
strutturazione   dei   sistemi   di   protezione   civile   e   nella
predisposizione   dei   relativi    strumenti    di    pianificazione
dell'emergenza. 
  A supporto  e  integrazione  della  risposta  locale,  qualora  gli
eventi, in  funzione  dell'intensita'  e  dell'estensione  richiedano
l'impiego di risorse aggiuntive, potranno essere  attivati  ulteriori
livelli di coordinamento, fino a  quello  nazionale,  come  nei  casi
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.. 
  Per tali eventi emergenziali, l'ambito di intervento  del  Servizio
nazionale della protezione civile e' definito dall'art. 5,  comma  2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.. 
  La  puntuale  attuazione,  da  parte  delle  diverse  componenti  e
strutture operative del Servizio nazionale della  protezione  civile,
degli  indirizzi  qui  formulati,  favorira'  il  raggiungimento   in
emergenza degli obiettivi sopra riportati attraverso  la  definizione
delle pianificazioni di emergenza ai diversi  livelli  di  competenza
territoriale ed istituzionale, che costituiscono il  presupposto  per
assicurare il concorso operativo in emergenza dei  soggetti  a  vario
titolo interessati. L'approccio  generale  deve  comunque  assicurare
flessibilita' -  quindi  capacita'  di  adattamento  alle  molteplici
esigenze operative e alla  variabilita'  dei  fattori  condizionanti,
anche ove  imprevisti  o  imprevedibili  -  e  sostenibilita',  cioe'
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili, umane e
strumentali. 
  In ambito di pianificazione delle emergenze di  protezione  civile,
l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa  e  delle
azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si
possono manifestare a seguito di eventi emergenziali, rappresenta  il
modello  d'intervento.  In  particolare,  al  fine  di  garantire  il
necessario   coordinamento   operativo,   il   modello   d'intervento
definisce - nel rispetto delle vigenti normative statali e  regionali
nonche'  sulla  base  di  accordi  o  intese  specifiche  -  ruoli  e
responsabilita' dei vari soggetti coinvolti, con il  relativo  flusso
delle  comunicazioni,  individuando  nel  contempo   i   luoghi   del
coordinamento    operativo.    Questi    ultimi,    secondo    prassi
consuetudinaria consolidata,  vengono  strutturati  per  Funzioni  di
supporto. Attesa infatti  la  complessita'  delle  attivita'  che  e'
necessario porre  in  essere  in  emergenza,  e  la  numerosita'  dei
soggetti a vario titolo coinvolti o interessati, il lavoro nei luoghi
del coordinamento viene organizzato  per  obiettivi,  assegnati  alle
varie  Funzioni  di   supporto   attivate,   al   cui   perseguimento
concorrono - in maniera coordinata e raccordata - tutti gli enti e le
amministrazioni a vario titolo competenti in ordinario per  tipologia
di attivita'. 
  In pianificazione, pertanto, risulta opportuno definire le Funzioni
di supporto da attivare in  emergenza  -  in  maniera  sostenibile  e
comunque flessibile  e  variabile  a  seconda  delle  caratteristiche
dell'evento in questione - attribuendo a ognuna di esse gli obiettivi
e gli ambiti di attivita' da svolgere, individuandone un responsabile
nonche' dei  referenti  per  ogni  ente  o  amministrazione  comunque
interessate  e  istituzionalmente  o   territorialmente   competente.
Responsabili e referenti  devono  essere  adeguatamente  coinvolti  e
preparati   attraverso   appositi   programmi   di   formazione    ed
addestramento e, in ordinario, definiscono procedure  e  acquisiscono
dati e informazioni necessari a garantire le attivita' della Funzione
di pertinenza, contribuendo di fatto ad aggiornare e  a  implementare
la pianificazione di protezione civile. 
  Ferma  restando  la  necessita'  di  stabilire  l'unitarieta'   del
coordinamento delle Funzioni di supporto, tutti i soggetti chiamati a
concorrere  alla  gestione  della  Funzione  svolgono  le  specifiche
attivita' secondo le proprie competenze istituzionali e nel  rispetto
delle  procedure  interne  degli  enti  e  delle  amministrazioni  di
appartenenza. Ove  necessario,  a  tal  fine,  anche  sulla  base  di
eventuali accordi o intese  tra  l'Amministrazione  responsabile  del
coordinamento, ai differenti livelli di competenza, e gli altri  enti
e amministrazioni coinvolti nella gestione dell'emergenza. 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
1.  Pianificazione  dell'emergenza  di  protezione  civile  comunale,
intercomunale e provinciale e modello d'intervento Regionale 
  La  pianificazione   dell'emergenza   di   protezione   civile   e'
un'attivita' di sistema, cui devono concorrere  tutti  i  soggetti  a
vario  titolo  competenti,  istituzionalmente   e   territorialmente.
L'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza, sia  per
le azioni poste in essere a livello locale sia, ove  necessario,  per
il supporto reso disponibile dall'esterno, e' fortemente condizionata
alla  piena  e  completa  definizione  di   adeguati   strumenti   di
pianificazione comunali e/o intercomunali e provinciali, nonche' alla
definizione del modello d'intervento regionale. Dette pianificazioni,
da un lato, forniscono indicazioni circa le modalita' di  attivazione
del  sistema  territoriale  di  protezione  civile   e,   dall'altro,
riportano gli elementi conoscitivi di  base  utili  a  consentire  la
piena applicazione del modello d'intervento nazionale. 
  Ai livelli comunale e provinciale, le pianificazioni  di  emergenza
devono essere redatte, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  112,  sulla  base  degli  indirizzi  regionali,
contemplando le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della
protezione civile con la citata Direttiva del  3  dicembre  2008.  La
pianificazione provinciale di emergenza, fatto salvo quanto stabilito
dalle legislazioni regionali in materia di protezione civile e  anche
sulla base di specifici accordi e protocolli tra le  amministrazioni,
e' redatta, d'intesa e in forma sinergica, dalla  Provincia  e  -  in
particolare  per  quanto  attiene  agli  aspetti  connessi   con   le
attivazioni in emergenza delle strutture statali  del  territorio  di
competenza - dal Prefetto; ove necessario, atteso anche  il  disposto
dell'art. 14, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.,
in raccordo con la Regione. 
  Il  modello  d'intervento  regionale  individua  i  criteri  e   le
modalita' di intervento del sistema regionale di protezione civile in
caso di emergenza,  con  particolare  riferimento:  alla  catena  del
coordinamento operativo e ai relativi  flussi  di  comunicazione;  al
raccordo con le Prefetture-UTG, in particolare  per  quanto  concerne
l'intervento  delle  risorse   statuali   presenti   sul   territorio
regionale, e con le province; al modello d'intervento sanitario; alla
logistica d'emergenza e alle procedure di attivazione  delle  colonne
mobili regionali; all'impiego del volontariato regionale; alle azioni
di supporto ai Comuni e agli enti locali, sempre con  riferimento  al
principio di sussidiarieta' e con particolare riguardo  agli  aspetti
del soccorso, dell'assistenza alla popolazione e del ripristino della
continuita' dell'azione amministrativa. 
  Il modello di intervento di cui  al  punto  precedente  costituisce
parte integrante del piano regionale di  protezione  civile  che,  ai
sensi dell'art. 1-bis  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, puo'
essere approvato dalle Regioni, con propria deliberazione. 
  Inoltre, detto modello  d'intervento  potra'  prevedere  specifiche
procedure - previamente  concordate,  anche  in  relazione  a  quanto
contemplato dal successivo paragrafo 2 della presente Direttiva,  con
il  Dipartimento  della  protezione  civile  -  utili  per   favorire
l'intervento del Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  con
particolare riguardo al concorso delle altre Regioni e delle Province
Autonome, in caso di eventi di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
2. Piani nazionali di emergenza 
  A  livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,   comma   2,   del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,  devono  essere
predisposti i Piani per l'attuazione delle misure  di  emergenza  (di
seguito Piani nazionali) in caso di eventi sismici calamitosi di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e s.m.i.. 
  I Piani nazionali per rischio sismico si compongono  di  una  prima
parte, che definisce la Struttura organizzativa nazionale, e  di  una
seconda parte, che riporta l'Organizzazione di  protezione  civile  e
gli elementi conoscitivi del territorio, definiti su scala regionale. 
  La Struttura organizzativa nazionale,  definita  in  allegato  1  e
articolata  per  funzioni  di   supporto,   e'   indipendente   dalla
localizzazione dell'evento per la quale viene eventualmente  attivata
ed e' finalizzata al coordinamento ed alla direzione  unitaria  degli
interventi del livello nazionale in  emergenza.  Essa  individua  gli
obiettivi di massima e le conseguenti  azioni  che  devono  porre  in
essere  i  soggetti  a  vario  titolo  competenti   ed   interessati,
nell'ambito degli organi di coordinamento nazionali. 
  L'Organizzazione di protezione civile e  gli  elementi  conoscitivi
del territorio di una determinata regione sono  definiti  sulla  base
delle informazioni all'uopo fornite dalle Regioni  e  dalle  Province
Autonome al Dipartimento della protezione civile, ai sensi  dell'art.
6, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo  lo  schema
riportato in allegato 2. Tali informazioni sono reperite,  di  norma,
sulla   base   delle   pianificazioni   dell'emergenza    predisposte
nell'ambito dei sistemi regionali di  protezione  civile  ovvero  dei
dati in possesso delle Amministrazioni  regionali,  e  permettono  di
definire gli elementi per il perseguimento degli obiettivi  riportati
nella Struttura organizzativa nazionale.  All'interno  del  documento
sono previste  sezioni  riguardanti  l'inquadramento  del  territorio
regionale,  la  pericolosita'  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
stabilito dall'Ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 28 aprile 2006, n. 3519, gli elementi conoscitivi, sia in termini
di funzionalita' che di vulnerabilita', delle infrastrutture e  delle
reti dei servizi essenziali, gli elementi  di  base  del  sistema  di
protezione civile del territorio regionale. 
  I  Piani  nazionali  prendono  a  riferimento   il   quadro   della
pericolosita'  dei  territori  regionali,  prescindendo  dai  singoli
scenari di riferimento, scarsamente significativi per tale livello di
pianificazione. 
  Nei Piani nazionali, pertanto, per gli elementi infrastrutturali  e
strutturali  di  interesse  rilevante  ai  fini  dell'intervento  del
Sistema nazionale della protezione civile,  devono  essere  contenuti
tutti gli elementi conoscitivi disponibili, al fine di poter valutare
le piu' opportune modalita' di intervento, sulla base  degli  effetti
del sisma realmente avvenuto. In tal  senso,  preliminarmente,  sulla
base delle caratteristiche di pericolosita' e delle informazioni rese
disponibili in termini di vulnerabilita' e di  valore  esposto,  puo'
essere utile disporre di  una  valutazione  preventiva  del  rischio,
riportata nei documenti  contenenti  l'organizzazione  di  protezione
civile e gli  elementi  conoscitivi  del  territorio,  anche  facendo
riferimento ad un livello di  scuotimento  derivato  dalle  mappe  di
pericolosita' sismica nazionale, per i diversi periodi di ritorno. In
relazione, ad esempio, agli elementi infrastrutturali  e  strutturali
di  interesse  rilevante  ai  fini  dell'intervento   in   emergenza,
riportati nei documenti riguardanti  l'Organizzazione  di  protezione
civile e gli elementi  conoscitivi  del  territorio,  successivamente
all'evento sismico e prima dell'eventuale  decisione  di  impiego  di
tali  soluzioni,  sara'  comunque  opportuno  prevedere   una   fase,
ancorche' speditiva, di verifica e rilievo  dell'agibilita'  e  della
fruibilita' di tali  elementi.  Tale  approccio  risulta  ancor  piu'
importante in relazione alle peculiarita' del  territorio  nazionale,
spesso  caratterizzato  da  un'orografia  tale  da   non   consentire
un'agevole  accessibilita',  anche  in  considerazione  di  manifeste
vulnerabilita' delle infrastrutture e dell'edificato,  nonche'  degli
elementi connessi alla gestione degli interventi in emergenza. 
  I dati conoscitivi degli aspetti organizzativi, infrastrutturali  e
strutturali delle singole realta' territoriali riferiti  all'allegato
2, vengono  forniti  dalle  Regioni  e  dalle  Province  Autonome  al
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 6,  comma  3,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. Ai sensi  del  medesimo
articolo, le componenti e le strutture operative,  previa  richiesta,
forniscono al Dipartimento della protezione civile, ulteriori dati  e
informazioni utili al perseguimento  degli  obiettivi  riportati  nel
presente Programma, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011. 
  Tali dati devono essere  georiferiti  e  forniti  mediante  formati
compatibili con le piu' comuni piattaforme GIS; gli  stessi  dovranno
essere, inoltre, corredati dai relativi metadati, che  ne  descrivano
le proprieta' e le caratteristiche, redatti in maniera conforme  agli
standard previsti dal Repertorio Nazionale dei dati  territoriali  di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  10
novembre 2011, in modo da essere organizzati nell'ambito del  Sistema
Informativo Territoriale  (SIT)  del  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  Al fine di configurare un sistema distribuito per l'interscambio  e
la  condivisione  dei  dati  tra  i  diversi  soggetti  del  Servizio
nazionale della protezione  civile,  e'  inoltre  opportuno  che  gli
stessi dati, assieme a quelli  cartografici  di  base  di  pertinenza
regionale, siano  organizzati  nell'ambito  dei  SIT  regionali  che,
qualora compatibili, rendono disponibili al Dipartimento i dati anche
tramite i servizi  web  standard  previsti  dalla  Direttiva  europea
Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto  legislativo  del
27 gennaio 2010, n. 32. 
  I dati conoscitivi di cui sopra vengono  organizzati  in  documenti
riguardanti l'Organizzazione di  protezione  civile  e  gli  elementi
conoscitivi del territorio, redatti dalle Regioni  e  dalle  Province
Autonome, di concerto con le  Prefetture-UTG  e  gli  Enti  locali  e
sottoposti  all'intesa  del  Dipartimento  della  protezione  civile.
Successivamente, il Dipartimento della protezione da' diffusione  dei
documenti nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile,
anche per la redazione di specifici piani di settore  dei  componenti
il Comitato stesso. 
  Le Regioni e le Province Autonome assicurano  con  cadenza  annuale
l'aggiornamento dei documenti  di  propria  competenza  ovvero  danno
comunicazione  di  variazioni  significative  al  Dipartimento  della
protezione civile ogniqualvolta verranno apportate modifiche. 
  I  Piani  nazionali -  parte  integrante  del  presente   Programma
nazionale  -  rappresentano  la  base  di  dati  e  informazioni  per
l'organizzazione della risposta operativa  di  livello  nazionale,  a
fronte di eventi sismici emergenziali di cui al citato art. 2,  comma
1, lettera c, della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in  funzione  dei
danneggiamenti, delle criticita' e della risposta operativa  in  atto
sul  territorio  interessato  dall'evento,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla Direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
del 3 dicembre 2008, parte integrante del presente Programma. 
3. Piani di settore delle componenti e delle strutture operative 
  Le componenti e le strutture operative di cui agli  artt.  6  e  11
della legge n. 225 del 1992 e s.m.i., in particolare quelle  chiamate
a concorrere alle attivita' del Comitato operativo  della  protezione
civile,   anche   nella   sua   forma   «allargata»,    predispongono
pianificazioni di settore che consentano l'integrazione  del  proprio
modello organizzativo  per  l'intervento  in  caso  di  emergenza  di
protezione  civile,  con  le  attivazioni  dei  livelli  nazionale  e
territoriali,  nel  rispetto  dell'organizzazione  interna  e   della
propria catena di  comando  e  controllo.  Dette  pianificazioni,  in
particolare, sono definite nel rispetto delle  indicazioni  riportate
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3  dicembre
2008 e, ove disponibili, in relazione alle disposizioni riportate nei
Piani   nazionali   nonche'   sulla   base    delle    pianificazioni
dell'emergenza  di  protezione  civile  comunali,   intercomunali   e
provinciali  e  dei  modelli  d'intervento  regionali   ovvero,   ove
predisposti, dei Piani regionali di protezione civile. 
4. Esercitazioni, formazione e comunicazione 
  Ogni pianificazione deve prevedere le modalita' di aggiornamento  e
di periodica verifica, anche per il tramite di esercitazioni e  prove
di soccorso, di cui alla «Circolare riguardante la  programmazione  e
l'organizzazione delle attivita' addestrative di  protezione  civile»
del 28/05/2010 n.  DPC/EME/41948  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile. 
  Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni  e
le Province Autonome interessate, promuove  periodiche  esercitazioni
di livello nazionale, prioritariamente per posti di comando,  per  la
verifica delle indicazioni contenute  nei  Piani  nazionali,  con  il
coinvolgimento degli enti locali e delle  Prefetture  -  UTG  nonche'
delle componenti e delle strutture operative nazionali  e,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  Le Regioni e  le  Province  Autonome  programmano  ed  organizzano,
nell'ambito  delle   proprie   risorse   finanziarie   ordinariamente
disponibili, di concerto con gli enti locali e le Prefetture - UTG  e
in collaborazione con le componenti  e  le  strutture  operative  del
sistema locale di  protezione  civile,  esercitazioni  di  protezione
civile, anche per posti di  comando,  per  la  verifica  del  modello
d'intervento regionale, ovvero, ove predisposto, del Piano  regionale
di protezione civile, con particolare  riferimento  alle  indicazioni
contenute nelle pianificazioni dell'emergenza di protezione civile di
livello comunale, intercomunale e provinciale. 
  Le componenti e le strutture operative verificano i propri piani di
settore nelle esercitazioni nazionali promosse dal Dipartimento della
protezione civile ovvero attraverso attivita' addestrative o prove di
soccorso  promosse  nell'ambito  delle  attivita'  d'Istituto  o   di
verifica  interna,  di  competenza  di  ognuno  dei  soggetti   sopra
richiamati. 
  Le  Regioni  e  le  Province  Autonome -  anche,  ove   necessario,
richiedendo il supporto in termini  di  conoscenza  del  Dipartimento
della protezione civile - promuovono,  altresi',  opportuni  percorsi
formativi  rivolti  al   personale   chiamato   a   concorrere   alla
predisposizione e all'attuazione della pianificazione di emergenza di
protezione civile appartenente alla Regione, agli enti  locali,  alle
organizzazioni di volontariato nonche', anche previa  intesa  con  le
competenti  Prefetture -  UTG,  alle  strutture  operative   statuali
presenti sui territori di competenza. 
  Inoltre,  le  Regioni  e  le  Province   Autonome   promuovono   la
realizzazione di specifiche iniziative  e  percorsi  educativi  sulla
cultura di protezione civile, rivolte ai cittadini, anche  prevedendo
dirette forme di supporto ai Sindaci nella realizzazione di attivita'
finalizzate alla comunicazione ai cittadini  circa  i  contenuti  dei
piani di emergenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 agosto 199 n.
265. 
    Roma, 14 gennaio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Letta